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Puoi vendere la prima casa per costruire quella dei tuoi sogni

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 13/E del 26.1.2017 ha chiarito che chi vende prima dei cinque anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisca un altro immobile ad uso abitativo classificato non di lusso su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione.

Puoi leggere la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate qui.

OGGETTO: Permanenza dell’agevolazione “prima casa” in caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno già di proprietà di un immobile da adibire ad abitazione principale (Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, DPR n. 131 del 1986)

Il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), in tema di agevolazione c.d. “prima casa” prevede che “In caso di … trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

Tra le tante eccezioni esiste la possibilità di conservare il diritto alle agevolazioni prima casa, e non pagare le multe, se si costruisce una nuova abitazione per destinarla alla propria dimora abituale.

Finora però c’era un dubbio interpretativo su dove si potesse costruire la nuova casa. 

In particolare, nella circolare n. 38/E del 2005 si legge che “… per conservare l’agevolazione in commento, è necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno, ma sullo stesso realizzi un fabbricato “non di lusso” da adibire ad abitazione principale.”

casa in costruzione

Quindi secondo questa circolare il terreno è da acquistare dopo la vendita della propria abitazione principale e che entro un anno si realizzi su di esso la nuova casa.

Le Entrate, con la nuova risoluzione n. 13/E del 26.1.2017 contrariamente a quanto finora affermato precisano che quello che rileva ai fini del beneficio è il momento edificatorio.

Infatti – come la Corte di Cassazione ha più volte sancito – non assume rilevanza il momento di acquisizione del terreno su l quale dovrà sorgere l’immobile da adibire ad abitazione principale, essendo sufficiente, affinché il contribuente conservi i benefici fiscali previsti per l’acquisto della cd. “prima casa”, che “entro un anno dall’alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale”.

 

Puoi vendere la prima casa per costruire quella dei tuoi sogni ultima modifica: 2017-04-08T11:40:05+02:00 da admin-Salvatore

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