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Il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa

Stai vendendo la tua prima casa per acquistarne un’altra, che sarà la tua abitazione principale ? Hai diritto al credito di imposta .

Lo prevede l’articolo 7 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998: le persone che cedono l’abitazione a suo tempo acquistata usufruendo delle agevolazioni prima casa, ed entro un anno dalla cessione acquistano un’altra abitazione per la quale richiedono le agevolazioni prima casa hanno diritto al credito di imposta

Credito imposta acquisto prima casa

Il credito d’imposta è pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato e non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto . Quanto pagato in tasse la prima volta può essere scalato dalle tasse da pagare sulla seconda compravendita.

credito di imposta prima casaPer fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto. L’atto di acquisto dovrà contenere espressamente la richiesta del credito di imposta e dovrà indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito.

Occorre pertanto prendere preventivi accordi con il Notaio che curerà l’atto di acquisto dellìimmobile.

E’ inoltre importante sottolineare che si tratta di un credito personale: questo vuol dire che qualora l’immobile sia stato acquistato tra coniugi in comunione dei beni il credito d’imposta prima casa deve essere imputato agli aventi diritto rispettando la percentuale di comunione, in quanto è richiesta la coincidenza tra il soggetto del primo acquisto ed il soggetto del secondo acquisto.

Quando non spetta il credito d’imposta

Il credito d’imposta non spetta se:

– è stato perso il beneficio prima casa in relazione al precedente acquisto

– il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”

– il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”

– viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso (per donazione o successione), un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio

a quanto ammonta il credito di imposta

Il credito è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato.

Può pertanto dirsi che il credito d’imposta prima casa ammonta alla minor somma tra:

  • imposta di registro o Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato;
  • imposta di registro o Iva da corrispondere in relazione al secondo acquisto agevolato.
Il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa ultima modifica: 2015-09-27T10:14:52+02:00 da admin-Salvatore

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